Ordinanza 112/2005 (ECLI:IT:COST:2005:112)
Massima numero 29278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 112/05. ESECUZIONE DELLA PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL’ESECUZIONE DELLA PENA - AMMISSIONE AL BENEFICIO - ESCLUSIONE DI QUANTI SIANO GIÀ STATI AMMESSI AD ALTRI BENEFICI PENITENZIARI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTI ABBIANO SUBITO, PER FATTO COLPEVOLE, LA REVOCA DI MISURE ALTERNATIVE, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE SOLLEVATA PER FINALITÀ MERAMENTE INTERPRETATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 112/05. ESECUZIONE DELLA PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL’ESECUZIONE DELLA PENA - AMMISSIONE AL BENEFICIO - ESCLUSIONE DI QUANTI SIANO GIÀ STATI AMMESSI AD ALTRI BENEFICI PENITENZIARI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTI ABBIANO SUBITO, PER FATTO COLPEVOLE, LA REVOCA DI MISURE ALTERNATIVE, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE SOLLEVATA PER FINALITÀ MERAMENTE INTERPRETATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente a coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, di essere ammessi alla sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, sollevata in relazione agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, a causa della asserita irragionevolezza e disparità di trattamento nonché della lesione del principio della finalità rieducativa della pena, sul presupposto che la norma, mentre preclude la possibilità di accedere al beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena a chi, essendo già stato ammesso ad altri benefici penitenziari, non ha commesso violazioni e si presenta quindi come più meritevole, consente invece a chi ha subito la revoca di precedenti misure alternative, e perciò si è rivelato per fatti concludenti poco affidabile, di godere della misura introdotta dalla legge citata. Ed invero, il giudice, che deve adottare l'interpretazione ritenuta conforme a Costituzione, non può proporre, come nel caso in esame, questioni meramente interpretative, volte a suffragare, o a far escludere, la legittimità di tesi ermeneutiche diverse da quella fatta propria dallo stesso rimettente.
- Vedi, citate, ordinanze n. 109/2003 e n. 305/2004.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente a coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, di essere ammessi alla sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, sollevata in relazione agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, a causa della asserita irragionevolezza e disparità di trattamento nonché della lesione del principio della finalità rieducativa della pena, sul presupposto che la norma, mentre preclude la possibilità di accedere al beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena a chi, essendo già stato ammesso ad altri benefici penitenziari, non ha commesso violazioni e si presenta quindi come più meritevole, consente invece a chi ha subito la revoca di precedenti misure alternative, e perciò si è rivelato per fatti concludenti poco affidabile, di godere della misura introdotta dalla legge citata. Ed invero, il giudice, che deve adottare l'interpretazione ritenuta conforme a Costituzione, non può proporre, come nel caso in esame, questioni meramente interpretative, volte a suffragare, o a far escludere, la legittimità di tesi ermeneutiche diverse da quella fatta propria dallo stesso rimettente.
- Vedi, citate, ordinanze n. 109/2003 e n. 305/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 207
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte