Ordinanza 113/2005 (ECLI:IT:COST:2005:113)
Massima numero 29279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 113/05. PROFESSIONI - NOTAIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - SANZIONI PECUNIARIE - IRRISORIETÀ DELLA MISURA EDITTALE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI, DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 113/05. PROFESSIONI - NOTAIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - SANZIONI PECUNIARIE - IRRISORIETÀ DELLA MISURA EDITTALE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI, DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, “nella parte in cui determina l'ammontare delle ammende notarili”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 54, 97 e 111 della Costituzione sul presupposto che l’asserita irrisorietà della misura edittale delle sanzioni pecuniarie previste dalla norma impugnata sia in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché con i principi in materia di svolgimento di pubbliche funzioni, di buon andamento della pubblica amministrazione, del giusto processo. La norma censurata, invero, è stata più volte sottoposta a scrutinio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, la quale, pur constatando la irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite, ha ritenuto preclusa ogni possibilità di intervento, poiché la determinazione dei precetti così come il tipo e l'entità delle rispettive sanzioni costituiscono scelte spettanti alla discrezionalità del legislatore.
- Vedi, citate, ordinanze n. 377/2004, n. 18/2003, n. 274 e n. 279/2002.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, “nella parte in cui determina l'ammontare delle ammende notarili”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 54, 97 e 111 della Costituzione sul presupposto che l’asserita irrisorietà della misura edittale delle sanzioni pecuniarie previste dalla norma impugnata sia in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché con i principi in materia di svolgimento di pubbliche funzioni, di buon andamento della pubblica amministrazione, del giusto processo. La norma censurata, invero, è stata più volte sottoposta a scrutinio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, la quale, pur constatando la irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite, ha ritenuto preclusa ogni possibilità di intervento, poiché la determinazione dei precetti così come il tipo e l'entità delle rispettive sanzioni costituiscono scelte spettanti alla discrezionalità del legislatore.
- Vedi, citate, ordinanze n. 377/2004, n. 18/2003, n. 274 e n. 279/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/02/1913
n. 89
art. 137
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte