Ordinanza 113/2005 (ECLI:IT:COST:2005:113)
Massima numero 29279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  07/03/2005;  Decisione del  07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 113/05. PROFESSIONI - NOTAIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - SANZIONI PECUNIARIE - IRRISORIETÀ DELLA MISURA EDITTALE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI, DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, “nella parte in cui determina l'ammontare delle ammende notarili”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 54, 97 e 111 della Costituzione sul presupposto che l’asserita irrisorietà della misura edittale delle sanzioni pecuniarie previste dalla norma impugnata sia in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché con i principi in materia di svolgimento di pubbliche funzioni, di buon andamento della pubblica amministrazione, del giusto processo. La norma censurata, invero, è stata più volte sottoposta a scrutinio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, la quale, pur constatando la irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite, ha ritenuto preclusa ogni possibilità di intervento, poiché la determinazione dei precetti così come il tipo e l'entità delle rispettive sanzioni costituiscono scelte spettanti alla discrezionalità del legislatore.

- Vedi, citate, ordinanze n. 377/2004, n. 18/2003, n. 274 e n. 279/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 137  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 54

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte