Ordinanza 114/2005 (ECLI:IT:COST:2005:114)
Massima numero 29280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 114/05. PROCEDIMENTO CIVILE - INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - FORO COMPETENTE - COMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE DEL GIUDICE DEL LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI CITTADINI MENO ABBIENTI, LESIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DELLE ARMI - QUESTIONE GIÀ RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 114/05. PROCEDIMENTO CIVILE - INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - FORO COMPETENTE - COMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE DEL GIUDICE DEL LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI CITTADINI MENO ABBIENTI, LESIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DELLE ARMI - QUESTIONE GIÀ RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “nella parte in cui stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, per l’asserita disparità di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, nonché per la ritenuta lesione del diritto di agire in giudizio e del principio della parità delle armi. La sollevata questione è stata, invero, già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte con numerose decisioni.
- V., citate, ordinanze n. 459/2002, n. 75/2003, n. 193/2003, n. 259/2003, n. 61/2004, n. 130/2004.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “nella parte in cui stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, per l’asserita disparità di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, nonché per la ritenuta lesione del diritto di agire in giudizio e del principio della parità delle armi. La sollevata questione è stata, invero, già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte con numerose decisioni.
- V., citate, ordinanze n. 459/2002, n. 75/2003, n. 193/2003, n. 259/2003, n. 61/2004, n. 130/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte