Ordinanza 116/2005 (ECLI:IT:COST:2005:116)
Massima numero 29282
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 116/05. GOVERNO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA - TUTELA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA PER I PUBBLICI DIPENDENTI SOSPESI O DIMESSISI A CAUSA DI PROCEDIMENTO PENALE, SUCCESSIVAMENTE CONCLUSOSI CON PROSCIOGLIMENTO - ADOZIONE CON DECRETO-LEGGE - RICORSO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - MANCATA RICHIESTA DEL PARERE DEL CSM SU DISCIPLINA APPLICABILE AI MAGISTRATI ORDINARI - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA I POTERI DELLO STATO - REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONI.
ORD. 116/05. GOVERNO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA - TUTELA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA PER I PUBBLICI DIPENDENTI SOSPESI O DIMESSISI A CAUSA DI PROCEDIMENTO PENALE, SUCCESSIVAMENTE CONCLUSOSI CON PROSCIOGLIMENTO - ADOZIONE CON DECRETO-LEGGE - RICORSO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - MANCATA RICHIESTA DEL PARERE DEL CSM SU DISCIPLINA APPLICABILE AI MAGISTRATI ORDINARI - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA I POTERI DELLO STATO - REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONI.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quale modificato dall’art. 1 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, e all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2004, che introducono una tutela risarcitoria in forma specifica per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con il proscioglimento, per la asserita lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita e del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato determinata dalla adozione, in una materia riguardante i magistrati ordinari, di un decreto-legge, che non ha consentito la richiesta del preventivo parere del CSM. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Dal punto di vista soggettivo, in particolare, deve riconoscersi la legittimazione del Consiglio superiore della magistratura a sollevare il conflitto, in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall’art. 105 della Costituzione, mentre nessun dubbio può sussistere sulla legittimazione del Governo nel suo complesso e delle due Camere a resistere al conflitto. Sotto il profilo oggettivo, il ricorso è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, mentre non possono escludersi, in sede di valutazione preliminare, le condizioni per riconoscere l’idoneità di atti aventi natura legislativa a determinare il conflitto.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quale modificato dall’art. 1 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, e all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2004, che introducono una tutela risarcitoria in forma specifica per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con il proscioglimento, per la asserita lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita e del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato determinata dalla adozione, in una materia riguardante i magistrati ordinari, di un decreto-legge, che non ha consentito la richiesta del preventivo parere del CSM. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Dal punto di vista soggettivo, in particolare, deve riconoscersi la legittimazione del Consiglio superiore della magistratura a sollevare il conflitto, in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall’art. 105 della Costituzione, mentre nessun dubbio può sussistere sulla legittimazione del Governo nel suo complesso e delle due Camere a resistere al conflitto. Sotto il profilo oggettivo, il ricorso è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, mentre non possono escludersi, in sede di valutazione preliminare, le condizioni per riconoscere l’idoneità di atti aventi natura legislativa a determinare il conflitto.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 57
decreto-legge
16/03/2004
n. 66
art. 1
co.
legge
11/05/2004
n. 126
art. 1
co.
legge
11/05/2004
n. 126
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3