Ordinanza 117/2005 (ECLI:IT:COST:2005:117)
Massima numero 29283
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/03/2005;  Decisione del  07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 117/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO CIVILE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, A SEGUITO DI SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI CONDANNA PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE, A CARICO DI UN DEPUTATO - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, SECONDA SEZIONE CIVILE - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.

Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Reggio Calabria, nel corso di un giudizio civile per la quantificazione del danno promosso dal magistrato Vincenzo Macrì a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna del deputato Amedeo Matacena per il reato di diffamazione e di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti per i quali il suddetto deputato è stato sottoposto a procedimento penale riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto. Quanto al requisito soggettivo, sono legittimati ad essere parti del conflitto sia il Tribunale di Reggio Calabria, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della deliberazione della Camera dei deputati di cui chiede l’annullamento.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  06/03/2003  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3