Ordinanza 118/2005 (ECLI:IT:COST:2005:118)
Massima numero 29284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/03/2005;  Decisione del  07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 118/05. PROCEDIMENTO CIVILE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI CITAZIONE - PERFEZIONAMENTO ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO, A PENA DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO E ESTINZIONE DEL PROCESSO - NOTIFICA A MEZZO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGNA DELL’ATTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO - RITENUTA INEFFICACIA LIBERATORIA PER IL NOTIFICANTE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA NOTIFICA A MEZZO POSTA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL’ATTORE ESPOSTO A CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVANTI DA CAUSE A LUI NON IMPUTABILI - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la rinotifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell’atto da rinotificare all’ufficiale giudiziario”, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione a causa della denunciata disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta e della lesione del diritto di difesa dell’attore, esposto a conseguenze pregiudizievoli derivanti da cause a lui non imputabili. E’ erroneo, invero, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, in quanto, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell’atto allo stesso ufficiale giudiziario.

- Vedi, citate, sentenza n. 28/2004, ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97/2004, sentenza n. 28/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 291  co. 3

codice di procedura civile    n.   art. 307  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte