Ordinanza 119/2005 (ECLI:IT:COST:2005:119)
Massima numero 29285
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 119/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO CIVILE PER RISARCIMENTO DEI DANNI IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE, A CARICO DI UN DEPUTATO - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI ROMA, TREDICESIMA SEZIONE CIVILE - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 119/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO CIVILE PER RISARCIMENTO DEI DANNI IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE, A CARICO DI UN DEPUTATO - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI ROMA, TREDICESIMA SEZIONE CIVILE - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento per risarcimento danni instaurato da Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino contro il deputato Sandro Bondi, a causa delle dichiarazioni asseritamente lesive dell’onore e della reputazione personali e professionali degli attori, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto. Quanto al requisito soggettivo, sono legittimati ad essere parti del conflitto sia il Tribunale di Roma, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati. Dal ricorso possono ricavarsi le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento per risarcimento danni instaurato da Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino contro il deputato Sandro Bondi, a causa delle dichiarazioni asseritamente lesive dell’onore e della reputazione personali e professionali degli attori, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto. Quanto al requisito soggettivo, sono legittimati ad essere parti del conflitto sia il Tribunale di Roma, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati. Dal ricorso possono ricavarsi le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
30/09/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3