Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Possibilità di allocare le relative risorse per spese sanitarie diverse - Esclusione - Eccezione consentita solo in caso di risparmi regionali conseguenti a gestione virtuosa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che, con riguardo al prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima Regione, finalizzato all'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, autorizza l'utilizzo del Fondo sanitario per la copertura delle quote residue di capitale ed interessi, a decorrere dal 2016). (Classif. 231006).
L'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, con l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi. È tuttavia salva l'unica eccezione, prevista dall'art. 30, comma 1, terzo periodo, dello stesso d.lgs. n. 118 del 2011, a favore di Regioni che, gestendo in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA, nonché conseguendo sia la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio, possono legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie. (Precedenti: S. 132/2021 - mass. 43989; S. 197/2019 - mass. 41883).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ed m, Cost., l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 che - con riguardo al prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e la Regione Siciliana, finalizzato all'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 - autorizza la copertura delle quote residue di capitale ed interessi, a decorrere dal 2016, mediante il Fondo sanitario. La norma regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, poiché correla ad una entrata certamente sanitaria, come il Fondo sanitario, una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa vìola altresì la competenza esclusiva statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni poiché all'onere per la restituzione del prestito allo Stato - spesa non sanitaria - è stata data copertura con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA, distraendole così dalla loro originaria finalità. Sono invece state dichiarate inammissibili, per insufficiente e contraddittoria motivazione della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate dal rimettente in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, Cost). (Precedenti: S. 62/2020 - mass. 43127; S. 181/2015 - mass. 38521).