Sentenza 121/2005 (ECLI:IT:COST:2005:121)
Massima numero 29288
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
21/03/2005; Decisione del
21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
29287
Titolo
SENT. 121/05 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - SANITÀ - SICUREZZA E SALUTE DELLE PERSONE - IMPIANTI DI ASCENSORI - OMOLOGAZIONE E ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO - AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE CE, RILASCIATA ALL’ORGANISMO I & S, INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L., DI BOLZANO - REVOCA DA PARTE DELLO STATO - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA CONCORRENTE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ - CONTROVERSIA CHE NON TOCCA LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E PROVINCIA AUTONOMA - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
SENT. 121/05 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - SANITÀ - SICUREZZA E SALUTE DELLE PERSONE - IMPIANTI DI ASCENSORI - OMOLOGAZIONE E ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO - AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE CE, RILASCIATA ALL’ORGANISMO I & S, INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L., DI BOLZANO - REVOCA DA PARTE DELLO STATO - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA CONCORRENTE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ - CONTROVERSIA CHE NON TOCCA LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E PROVINCIA AUTONOMA - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
Testo
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, emanato il 31 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2002, con il quale è stata revocata l'autorizzazione alla certificazione CE sugli impianti di ascensori rilasciata all'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., di Bolzano. La materia dell’omologazione degli impianti di ascensori e delle verifiche successive alla messa in esercizio, per lunga e risalente tradizione, è stata disciplinata nell'ambito di testi normativi concernenti la sanità, attribuendosi le relative competenze ad organi diversi a seconda che si trattasse di omologazione ovvero di manutenzione e di verifiche degli impianti: nella legislazione statale, l'art. 6, lettera n, della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, riservava allo Stato le competenze in tema di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione, attribuendo alle Unità sanitarie locali le attività di collaudo e le verifiche di sicurezza dopo la messa in esercizio degli impianti; in ambito comunitario, la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori opera una netta distinzione tra la disciplina in tema di omologazione degli ascensori - certificazione di conformità CE -, che deve essere effettuata prima della loro commercializzazione da organismi autorizzati dagli Stati membri, qualificati come organismi notificati, prevedendosi la revoca dell'autorizzazione qualora l'organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VII, e la facoltà degli Stati membri di stabilire le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone dopo che gli ascensori sono messi in servizio e utilizzati. In conformità con tale direttiva, il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, disciplina procedure relative alla valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e degli ascensori e alla marcatura CE, necessarie alla commercializzazione e alla messa in esercizio degli impianti, prevedendo in particolare che tali procedure devono essere espletate da organismi all'uopo autorizzati, la cui designazione va notificata alla Commissione dell'Unione europea, e che l'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato VII (artt. 6-9), e disciplina, altresì, le verifiche periodiche, quelle straordinarie e la manutenzione, attività che presuppongono la già avvenuta messa in esercizio degli ascensori, e pertanto estranee ai contenuti della direttiva 95/16/CE. Nel decreto impugnato non si esclude che alla Provincia spetti una competenza in materia di manutenzione e di verifiche di sicurezza, ma si contesta all'organismo notificato di avere esercitato attività di verifica in violazione di quanto stabilito nell'allegato VII della direttiva, recepita dal d.P.R. n. 162 del 1999, ragione per cui viene revocata l'autorizzazione alla certificazione CE in precedenza rilasciata dal Ministero; poiché la Provincia lamenta che il Ministero abbia revocato l'autorizzazione alla certificazione CE in base all'erroneo presupposto che le incompatibilità di cui all'allegato VII si riferirebbero anche alle attività di verifica periodiche e straordinarie e che in riferimento all'attività di verifica straordinaria compiuta dall'organismo notificato non troverebbe applicazione la normativa provinciale concernente la manutenzione e le verifiche di sicurezza degli impianti di ascensore, non è dato ravvisare nella controversia la materia di un conflitto di attribuzione ex art. 39 della legge n. 87 del 1953, sia sotto il profilo soggettivo della rivendicazione di una sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Provincia, sia sotto l'aspetto oggettivo della menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia a seguito dell'esercizio illegittimo del potere dello Stato, atteso che la ricorrente non nega che spetti allo Stato la competenza in materia di omologazione degli impianti, incentrandosi, piuttosto, le ragioni del contendere sul fatto che essa ritiene che le incompatibilità che possono comportare la revoca dell'autorizzazione alla certificazione di conformità CE siano solo quelle in cui l'organismo notificato incorra nell'ambito della stessa attività di certificazione, prima della messa in esercizio degli ascensori, essendo le attività di verifica successive interamente disciplinate dalla normativa provinciale, mentre la difesa erariale ritiene che la disciplina delle incompatibilità si estenda alle attività svolte successivamente alla messa in esercizio degli ascensori, cioè anche alle verifiche periodiche e straordinarie: l'eventuale illegittimità del decreto impugnato avrebbe dunque potuto offrire motivo per un ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa, ma non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciuta alla Provincia.
- Sul riparto di competenze fra Stato e Regioni e Province autonome in tema di impianti di ascensori, si vedano sentenza n. 115/1995, nonché sentenze n. 307/1994 e n. 74/1987.
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, emanato il 31 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2002, con il quale è stata revocata l'autorizzazione alla certificazione CE sugli impianti di ascensori rilasciata all'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., di Bolzano. La materia dell’omologazione degli impianti di ascensori e delle verifiche successive alla messa in esercizio, per lunga e risalente tradizione, è stata disciplinata nell'ambito di testi normativi concernenti la sanità, attribuendosi le relative competenze ad organi diversi a seconda che si trattasse di omologazione ovvero di manutenzione e di verifiche degli impianti: nella legislazione statale, l'art. 6, lettera n, della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, riservava allo Stato le competenze in tema di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione, attribuendo alle Unità sanitarie locali le attività di collaudo e le verifiche di sicurezza dopo la messa in esercizio degli impianti; in ambito comunitario, la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori opera una netta distinzione tra la disciplina in tema di omologazione degli ascensori - certificazione di conformità CE -, che deve essere effettuata prima della loro commercializzazione da organismi autorizzati dagli Stati membri, qualificati come organismi notificati, prevedendosi la revoca dell'autorizzazione qualora l'organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VII, e la facoltà degli Stati membri di stabilire le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone dopo che gli ascensori sono messi in servizio e utilizzati. In conformità con tale direttiva, il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, disciplina procedure relative alla valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e degli ascensori e alla marcatura CE, necessarie alla commercializzazione e alla messa in esercizio degli impianti, prevedendo in particolare che tali procedure devono essere espletate da organismi all'uopo autorizzati, la cui designazione va notificata alla Commissione dell'Unione europea, e che l'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato VII (artt. 6-9), e disciplina, altresì, le verifiche periodiche, quelle straordinarie e la manutenzione, attività che presuppongono la già avvenuta messa in esercizio degli ascensori, e pertanto estranee ai contenuti della direttiva 95/16/CE. Nel decreto impugnato non si esclude che alla Provincia spetti una competenza in materia di manutenzione e di verifiche di sicurezza, ma si contesta all'organismo notificato di avere esercitato attività di verifica in violazione di quanto stabilito nell'allegato VII della direttiva, recepita dal d.P.R. n. 162 del 1999, ragione per cui viene revocata l'autorizzazione alla certificazione CE in precedenza rilasciata dal Ministero; poiché la Provincia lamenta che il Ministero abbia revocato l'autorizzazione alla certificazione CE in base all'erroneo presupposto che le incompatibilità di cui all'allegato VII si riferirebbero anche alle attività di verifica periodiche e straordinarie e che in riferimento all'attività di verifica straordinaria compiuta dall'organismo notificato non troverebbe applicazione la normativa provinciale concernente la manutenzione e le verifiche di sicurezza degli impianti di ascensore, non è dato ravvisare nella controversia la materia di un conflitto di attribuzione ex art. 39 della legge n. 87 del 1953, sia sotto il profilo soggettivo della rivendicazione di una sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Provincia, sia sotto l'aspetto oggettivo della menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia a seguito dell'esercizio illegittimo del potere dello Stato, atteso che la ricorrente non nega che spetti allo Stato la competenza in materia di omologazione degli impianti, incentrandosi, piuttosto, le ragioni del contendere sul fatto che essa ritiene che le incompatibilità che possono comportare la revoca dell'autorizzazione alla certificazione di conformità CE siano solo quelle in cui l'organismo notificato incorra nell'ambito della stessa attività di certificazione, prima della messa in esercizio degli ascensori, essendo le attività di verifica successive interamente disciplinate dalla normativa provinciale, mentre la difesa erariale ritiene che la disciplina delle incompatibilità si estenda alle attività svolte successivamente alla messa in esercizio degli ascensori, cioè anche alle verifiche periodiche e straordinarie: l'eventuale illegittimità del decreto impugnato avrebbe dunque potuto offrire motivo per un ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa, ma non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciuta alla Provincia.
- Sul riparto di competenze fra Stato e Regioni e Province autonome in tema di impianti di ascensori, si vedano sentenza n. 115/1995, nonché sentenze n. 307/1994 e n. 74/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto direttore gen. dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive
31/07/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 3
co. 1 numero 10