Ordinanza 122/2005 (ECLI:IT:COST:2005:122)
Massima numero 29289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/03/2005;  Decisione del  21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 122/05. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - UTILIZZABILITÀ NEI CONFRONTI DI SENTENZE DEL GIUDICE ORDINARIO ESECUTIVE, MA NON ANCORA PASSATE IN GIUDICATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato. Non può infatti parlarsi di disparità di trattamento fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza, e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice ordinario, in quanto il legislatore nella propria discrezionalità ha voluto dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce giurisdizionali. Va aggiunto che sono comunque differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del giudizio di ottemperanza. Stante la diversità degli istituti, non può pertanto parlarsi né di pregiudizio per la tutela dei diritti del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile. Infine, in relazione all'asserita violazione del principio di buon andamento, la Corte ha più volte affermato che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione.

- In tema di giudizio di ottemperanza, v. la citata sentenza n. 406/1998.

- Sui limiti dell’estensibilità del principio di buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso, v. le citate ordinanze n. 94/2004 e n. 458/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/12/1971  n. 1034  art. 37  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte