Ordinanza 123/2005 (ECLI:IT:COST:2005:123)
Massima numero 29290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
21/03/2005; Decisione del
21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 123/05. IMPOSTE E TASSE - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - REGOLAMENTI COMUNALI - FACOLTÀ DI PREVEDERE AGEVOLAZIONI O ESENZIONI - CRITERI OBIETTIVI PREDETERMINATI DAL LEGISLATORE STATALE - MANCANZA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE, DEI PRINCIPI IN MATERIA DI COOPERATIVE E DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ - ASSORBIMENTO DI ALTRE RAGIONI DI INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 123/05. IMPOSTE E TASSE - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - REGOLAMENTI COMUNALI - FACOLTÀ DI PREVEDERE AGEVOLAZIONI O ESENZIONI - CRITERI OBIETTIVI PREDETERMINATI DAL LEGISLATORE STATALE - MANCANZA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE, DEI PRINCIPI IN MATERIA DI COOPERATIVE E DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ - ASSORBIMENTO DI ALTRE RAGIONI DI INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Infatti il rimettente omette di descrivere compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non fornisce un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione; resta perciò assorbita ogni altra ragione di inammissibilità e conseguentemente precluso l'esame del merito.
- In tema di insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, v. le citate ordinanze n. 51, n. 291 e n. 309/2004.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Infatti il rimettente omette di descrivere compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non fornisce un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione; resta perciò assorbita ogni altra ragione di inammissibilità e conseguentemente precluso l'esame del merito.
- In tema di insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, v. le citate ordinanze n. 51, n. 291 e n. 309/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 67
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 45
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte