Ordinanza 124/2005 (ECLI:IT:COST:2005:124)
Massima numero 29291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NEPPI MODONA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
21/03/2005; Decisione del
21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 124/05. PROCEDIMENTO CIVILE - COMPETENZA TERRITORIALE - RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE - AZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI E AZIONE PER LA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - CELEBRAZIONE DI UNICO GIUDIZIO - INATTUABILITÀ - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ, DI EGUAGLIANZA E DEL GIUDICE NATURALE, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE ANCHE PER LA DUPLICAZIONE DELL’ONERE DELLE SPESE PROCESSUALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 124/05. PROCEDIMENTO CIVILE - COMPETENZA TERRITORIALE - RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE - AZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI E AZIONE PER LA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - CELEBRAZIONE DI UNICO GIUDIZIO - INATTUABILITÀ - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ, DI EGUAGLIANZA E DEL GIUDICE NATURALE, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE ANCHE PER LA DUPLICAZIONE DELL’ONERE DELLE SPESE PROCESSUALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 - secondo cui l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto della competente Corte d'appello -, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui renderebbe impossibile celebrare un 'simultaneus processus' (per cause asseritamente connesse per oggetto e titolo) presso un'autorità giudiziaria scelta secondo gli stessi criteri di competenza territoriale fissati dalla norma impugnata, che darebbero maggiori garanzie di imparzialità e terzietà nell'esame di condotte direttamente o indirettamente riferibili a magistrati. Infatti, in relazione alla ritenuta lesione dell’art. 24 Cost., la duplicazione dell'onere delle spese processuali, a carico di chi non possa avvalersi del 'simultaneus processus' - esigenza peraltro non elevata a regola costituzionale - non costituisce violazione del diritto di azione, che non garantisce la gratuità della prestazione giudiziaria, ma al contrario - imponendo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione - muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esplicata un'attività di giustizia. Quanto alla asserita violazione dell’art. 111 Cost., l'impossibilità di celebrare un unico giudizio non può cagionare, di per sé, le paventate «lungaggini incidenti anche sulla ragionevole durata del processo», giacché le diverse cause ben possono essere proposte e trattate contemporaneamente; mentre all'eventuale possibilità di giudicati contrastanti può ovviarsi, o preventivamente (ricorrendone le condizioni), mediante la sospensione 'ex' art. 295 cod. proc. civ., o successivamente, attraverso il ricorso ai normali strumenti impugnatori. In relazione poi alla dedotta violazione degli artt. 3 e 111 Cost. per pregiudizio delle garanzie di imparzialità-terzietà, derivante da un’assunta interdipendenza delle condotte su cui i due diversi giudici sarebbero chiamati a pronunciarsi, deve ritenersi che le due domande risarcitorie proposte dall’attore – aventi per oggetto la condanna del Ministero della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri, chiamati a rispondere, rispettivamente per responsabilità dell'organizzazione dei servizi amministrativi della giustizia, da un lato, e per responsabilità dei magistrati, dall'altro (e dunque diverse per soggetti, 'petitum' e 'causa petendi') – possono, al massimo, implicare un'eventuale mera connessione probatoria in riferimento a condotte strutturalmente diverse (in quanto connotate dalla diversa funzione rivestita) di soggetti che non sono parti dei due giudizi, palesemente inidonea a costituire condizione per l'invocato spostamento di competenza o a fondare una solidarietà passiva delle parti convenute. Infine, con riferimento all'art. 25 Cost., il principio del giudice naturale è comunque rispettato da una regola di competenza prefissata rispetto all'insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che in quella regola si esprime.
- Sullo spostamento di competenza territoriale nei processi civili riguardanti i magistrati, v. le citate sentenze n. 147/2004, n. 444 e n. 78/2002, n. 51/1998.
- Sulla non elevazione a rango costituzionale della regola del 'simultaneus processus' v. le citate sentenze n. 451/1997 e n. 295/1995 e le ordinanze n. 90/2002 e n. 398/2000.
- Sul rapporto tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale e le norme che impongono determinati oneri economici a chi tale tutela richieda, v. la citata ordinanza n. 18/1999.
- Sulla peculiare 'ratio' e struttura del giudizio 'ex lege' n. 117 del 1988, v. le citate sentenza n. 67/2005 e ordinanza n. 301/1999.
- Sulla precostituzione del giudice secondo criteri generali fissati in anticipo dalla legge, quale requisito per il rispetto dell’art. 25 Cost., v. la citata ordinanza n. 193/2003.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 - secondo cui l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto della competente Corte d'appello -, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui renderebbe impossibile celebrare un 'simultaneus processus' (per cause asseritamente connesse per oggetto e titolo) presso un'autorità giudiziaria scelta secondo gli stessi criteri di competenza territoriale fissati dalla norma impugnata, che darebbero maggiori garanzie di imparzialità e terzietà nell'esame di condotte direttamente o indirettamente riferibili a magistrati. Infatti, in relazione alla ritenuta lesione dell’art. 24 Cost., la duplicazione dell'onere delle spese processuali, a carico di chi non possa avvalersi del 'simultaneus processus' - esigenza peraltro non elevata a regola costituzionale - non costituisce violazione del diritto di azione, che non garantisce la gratuità della prestazione giudiziaria, ma al contrario - imponendo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione - muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esplicata un'attività di giustizia. Quanto alla asserita violazione dell’art. 111 Cost., l'impossibilità di celebrare un unico giudizio non può cagionare, di per sé, le paventate «lungaggini incidenti anche sulla ragionevole durata del processo», giacché le diverse cause ben possono essere proposte e trattate contemporaneamente; mentre all'eventuale possibilità di giudicati contrastanti può ovviarsi, o preventivamente (ricorrendone le condizioni), mediante la sospensione 'ex' art. 295 cod. proc. civ., o successivamente, attraverso il ricorso ai normali strumenti impugnatori. In relazione poi alla dedotta violazione degli artt. 3 e 111 Cost. per pregiudizio delle garanzie di imparzialità-terzietà, derivante da un’assunta interdipendenza delle condotte su cui i due diversi giudici sarebbero chiamati a pronunciarsi, deve ritenersi che le due domande risarcitorie proposte dall’attore – aventi per oggetto la condanna del Ministero della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri, chiamati a rispondere, rispettivamente per responsabilità dell'organizzazione dei servizi amministrativi della giustizia, da un lato, e per responsabilità dei magistrati, dall'altro (e dunque diverse per soggetti, 'petitum' e 'causa petendi') – possono, al massimo, implicare un'eventuale mera connessione probatoria in riferimento a condotte strutturalmente diverse (in quanto connotate dalla diversa funzione rivestita) di soggetti che non sono parti dei due giudizi, palesemente inidonea a costituire condizione per l'invocato spostamento di competenza o a fondare una solidarietà passiva delle parti convenute. Infine, con riferimento all'art. 25 Cost., il principio del giudice naturale è comunque rispettato da una regola di competenza prefissata rispetto all'insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che in quella regola si esprime.
- Sullo spostamento di competenza territoriale nei processi civili riguardanti i magistrati, v. le citate sentenze n. 147/2004, n. 444 e n. 78/2002, n. 51/1998.
- Sulla non elevazione a rango costituzionale della regola del 'simultaneus processus' v. le citate sentenze n. 451/1997 e n. 295/1995 e le ordinanze n. 90/2002 e n. 398/2000.
- Sul rapporto tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale e le norme che impongono determinati oneri economici a chi tale tutela richieda, v. la citata ordinanza n. 18/1999.
- Sulla peculiare 'ratio' e struttura del giudizio 'ex lege' n. 117 del 1988, v. le citate sentenza n. 67/2005 e ordinanza n. 301/1999.
- Sulla precostituzione del giudice secondo criteri generali fissati in anticipo dalla legge, quale requisito per il rispetto dell’art. 25 Cost., v. la citata ordinanza n. 193/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/04/1988
n. 117
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte