Ordinanza 125/2005 (ECLI:IT:COST:2005:125)
Massima numero 29292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NEPPI MODONA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  21/03/2005;  Decisione del  21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:  29293


Titolo
ORD. 125/05 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO NON PRESENTE ALLA LETTURA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO - NOTIFICA DELL’AVVISO DI DEPOSITO CON L’ESTRATTO DELLA SENTENZA - MANCATA PREVISIONE - MOTIVAZIONE PER 'RELATIONEM' DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il requisito della motivazione dell’ordinanza di rimessione, nella specie assolutamente carente, non può essere sostituito, o integrato, dal mero rinvio 'per relationem' ad altri atti.

- Sui necessari caratteri di autosufficienza della parte motiva dell’ordinanza di rimessione, v. citata ordinanza n. 59/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 548  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte