Ordinanza 125/2005 (ECLI:IT:COST:2005:125)
Massima numero 29292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NEPPI MODONA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
21/03/2005; Decisione del
21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
29293
Titolo
ORD. 125/05 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO NON PRESENTE ALLA LETTURA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO - NOTIFICA DELL’AVVISO DI DEPOSITO CON L’ESTRATTO DELLA SENTENZA - MANCATA PREVISIONE - MOTIVAZIONE PER 'RELATIONEM' DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 125/05 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO NON PRESENTE ALLA LETTURA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO - NOTIFICA DELL’AVVISO DI DEPOSITO CON L’ESTRATTO DELLA SENTENZA - MANCATA PREVISIONE - MOTIVAZIONE PER 'RELATIONEM' DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il requisito della motivazione dell’ordinanza di rimessione, nella specie assolutamente carente, non può essere sostituito, o integrato, dal mero rinvio 'per relationem' ad altri atti.
- Sui necessari caratteri di autosufficienza della parte motiva dell’ordinanza di rimessione, v. citata ordinanza n. 59/2004.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il requisito della motivazione dell’ordinanza di rimessione, nella specie assolutamente carente, non può essere sostituito, o integrato, dal mero rinvio 'per relationem' ad altri atti.
- Sui necessari caratteri di autosufficienza della parte motiva dell’ordinanza di rimessione, v. citata ordinanza n. 59/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 548
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte