Ordinanza 125/2005 (ECLI:IT:COST:2005:125)
Massima numero 29293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NEPPI MODONA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
21/03/2005; Decisione del
21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
29292
Titolo
ORD. 125/05 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATO NON PRESENTE ALLA LETTURA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO - NOTIFICA DELL’AVVISO DI DEPOSITO CON L’ESTRATTO DELLA SENTENZA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME PREVISTO PER IL GIUDIZIO ABBREVIATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 125/05 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATO NON PRESENTE ALLA LETTURA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO - NOTIFICA DELL’AVVISO DI DEPOSITO CON L’ESTRATTO DELLA SENTENZA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME PREVISTO PER IL GIUDIZIO ABBREVIATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il richiamo al diverso regime previsto per il giudizio abbreviato si rivela del tutto improprio al fine di fondare su di esso un pertinente termine di raffronto. Ed invero, per un verso, la natura di procedimento speciale che caratterizza quel giudizio ne contrassegna i caratteri ampiamente derogatori rispetto al giudizio ordinario; per altro verso, la stessa distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, già ritenuta esente da rilievi sul piano costituzionale in riferimento alla sede dibattimentale, ben può comportare scelte differenziate ove correlata ad un modello processuale che, come il giudizio abbreviato, si celebra in camera di consiglio, in una fase processuale che precede il dibattimento e secondo uno schema procedimentale idealmente caratterizzato dalla massima concentrazione.
- Sulla distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, in riferimento alla sede dibattimentale, v. le citate sentenze n. 315/1990 e n. 18/1976.
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il richiamo al diverso regime previsto per il giudizio abbreviato si rivela del tutto improprio al fine di fondare su di esso un pertinente termine di raffronto. Ed invero, per un verso, la natura di procedimento speciale che caratterizza quel giudizio ne contrassegna i caratteri ampiamente derogatori rispetto al giudizio ordinario; per altro verso, la stessa distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, già ritenuta esente da rilievi sul piano costituzionale in riferimento alla sede dibattimentale, ben può comportare scelte differenziate ove correlata ad un modello processuale che, come il giudizio abbreviato, si celebra in camera di consiglio, in una fase processuale che precede il dibattimento e secondo uno schema procedimentale idealmente caratterizzato dalla massima concentrazione.
- Sulla distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, in riferimento alla sede dibattimentale, v. le citate sentenze n. 315/1990 e n. 18/1976.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 548
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte