Ordinanza 126/2005 (ECLI:IT:COST:2005:126)
Massima numero 29294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NEPPI MODONA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
21/03/2005; Decisione del
21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 126/05. STRANIERO - REGOLARIZZAZIONE A SEGUITO DI ISTANZA DI EMERSIONE - BADANTI, LAVORATORI DOMESTICI E DIPENDENTI DI IMPRESE GIÀ DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER IDENTITÀ DI TRATTAMENTO DI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONI DIVERSE - OMESSA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DEI GIUDIZI 'A QUIBUS' E CARENZA DI MOTIVAZIONE SUI PARAMETRI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 126/05. STRANIERO - REGOLARIZZAZIONE A SEGUITO DI ISTANZA DI EMERSIONE - BADANTI, LAVORATORI DOMESTICI E DIPENDENTI DI IMPRESE GIÀ DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER IDENTITÀ DI TRATTAMENTO DI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONI DIVERSE - OMESSA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DEI GIUDIZI 'A QUIBUS' E CARENZA DI MOTIVAZIONE SUI PARAMETRI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e 35, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, disposizioni che escludono entrambe – la prima per i c.d. badanti e lavoratori domestici, la seconda per i dipendenti di imprese – la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Infatti le ordinanze di rimessione omettono una compiuta descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi e sono carenti di motivazione sui parametri evocati.
- In tema di espulsione con accompagnamento alla frontiera, v. la citata sentenza n. 222/2004, n. 4 del 'Considerato in diritto'.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e 35, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, disposizioni che escludono entrambe – la prima per i c.d. badanti e lavoratori domestici, la seconda per i dipendenti di imprese – la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Infatti le ordinanze di rimessione omettono una compiuta descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi e sono carenti di motivazione sui parametri evocati.
- In tema di espulsione con accompagnamento alla frontiera, v. la citata sentenza n. 222/2004, n. 4 del 'Considerato in diritto'.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
09/09/2002
n. 195
art. 1
co. 8
legge
09/10/2002
n. 222
art.
co.
legge
30/07/2002
n. 189
art. 33
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte