Ordinanza 127/2005 (ECLI:IT:COST:2005:127)
Massima numero 29295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/03/2005;  Decisione del  21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 127/05. REGIONE LOMBARDIA - AMBIENTE - IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E PER LA RADIOTELEVISIONE - INSTALLAZIONE - LIMITE INDEROGABILE DI 75 METRI DI DISTANZA DAL PERIMETRO DI PROPRIETÀ DI ASILI, EDIFICI SCOLASTICI, STRUTTURE DI ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALI, OSPEDALI, CARCERI, ORATORI, PARCHI GIOCO, CASE DI CURA, RESIDENZE PER ANZIANI, ORFANOTROFI E STRUTTURE SIMILARI - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA RISERVA ALLO STATO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA, CON I PRINCIPI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANCATA PONDERAZIONE DI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI, LESIONE DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, DELLA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE, DELLA LIBERTÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA ECONOMICA, DEL DIRITTO AL LAVORO, DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DI INFORMAZIONI - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', affinché valuti la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, dell'art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, come sostituito dall'articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di installazione “di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”. Infatti, successivamente all'ordinanza di remissione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che ha sostituito l'art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11.

- Il precedente specificamente indicato nella pronuncia è costituito dalla sentenza n. 331/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/05/2001  n. 11  art. 4  co. 8

legge della Regione Lombardia  06/03/2002  n. 4  art. 3  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte