Sentenza 234/2022 (ECLI:IT:COST:2022:234)
Massima numero 45111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
04/10/2022; Decisione del
04/10/2022
Deposito del 24/11/2022; Pubblicazione in G. U. 30/11/2022
Massime associate alla pronuncia:
45112
Titolo
Lavoro - In genere - Lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente (o flessibile) - Differenze - Assenza, nel primo, di qualunque forma di eterodirezione - Subordinazione del secondo alle scelte organizzative del datore di lavoro, fermi restando i limiti a tutela della dignità del lavoratore. (Classif. 138001).
Lavoro - In genere - Lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente (o flessibile) - Differenze - Assenza, nel primo, di qualunque forma di eterodirezione - Subordinazione del secondo alle scelte organizzative del datore di lavoro, fermi restando i limiti a tutela della dignità del lavoratore. (Classif. 138001).
Testo
Lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente sono fattispecie non omogenee. Il lavoro intermittente, infatti, va ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole, con l'intento, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale, sottratto a qualunque vincolo di subordinazione. Esso costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 cod. civ. Inoltre, per la sua natura residuale, il lavoro autonomo occasionale non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.
Lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente sono fattispecie non omogenee. Il lavoro intermittente, infatti, va ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole, con l'intento, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale, sottratto a qualunque vincolo di subordinazione. Esso costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 cod. civ. Inoltre, per la sua natura residuale, il lavoro autonomo occasionale non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n.
art. 2222