Beni culturali – Tutela – Regime dei beni “in transito” dall’estero – Certificazione, a domanda, di ingresso nel territorio nazionale – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (c.d. opere recenti) – Omessa previsione – Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 035004).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (cose d’arte “recenti”) di cui all’art. 65, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004. Una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 72, comma 1, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose d’arte antica sotto-soglia, temporaneamente importate, tale dichiarazione va estesa all’esclusione della certificazione di ingresso per le cose d’arte “recenti”, le quali sono – tendenzialmente escluse, salve eccezioni, dal patrimonio culturale con la conseguenza che ne va maggiormente preservato il libero esercizio del mercato dell’arte e delle facoltà del proprietario. (Precedente: S. 160/2025).