Tributi - Riscossione - Prescrizione ordinaria - Applicazione, secondo l'interpretazione del diritto vivente, alla riscossione dei tributi erariali - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255037).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., dell’art. 2946 cod. civ. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, si applica alla riscossione dei tributi erariali, comportando la prescrizione del relativo credito nel termine ordinario decennale. Non sussiste, anzitutto, la disparità di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione dell’IMU, in quanto a quest’ultima il diverso termine quinquennale di prescrizione si applica in ragione della sua natura di obbligazione periodica; la disposizione censurata e quella assunta a tertium comparationis disciplinano, pertanto, situazioni non omogenee e nel loro raffronto difetta il rapporto di pertinenza. Nemmeno sono fondate, poi, le questioni sollevate in riferimento all’art. 97 Cost., dal momento che: i) il termine decennale di prescrizione non è ingiustificato in ragione del tempo brevissimo che l’amministrazione finanziaria dovrebbe impiegare per interromperlo, potendosi, invece, sindacare la ragionevolezza della scelta legislativa censurata in base al bilanciamento tra l’interesse della stessa amministrazione a riscuotere il tributo e l’affidamento dei contribuenti in conseguenza dell’inerzia del fisco; ii) il medesimo termine non può essere considerato una «anomalia» rispetto agli altri previsti nell’ordinamento, risolvendosi tale censura in una disparità di trattamento rispetto a fattispecie eterogenee che concernono sistemi diversi e istituti sorretti da distinte rationes; iii) nemmeno l’asserita tendenza dell’ordinamento a prevedere termini di prescrizione più brevi potrebbe fondare l’irragionevolezza della scelta legislativa per violazione del principio di coerenza dell’ordinamento giuridico. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47324; S. 276/2016 - mass. 39482; S. 215/2014 - mass. 38103; S. 155/2014; S. 108/2006; S. 340/2004 - mass. 28841; O. 46/2020 - mass. 43066).