Ordinanza 130/2005 (ECLI:IT:COST:2005:130)
Massima numero 29299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
21/03/2005; Decisione del
21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 130/05. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOCCOMBENTE - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DELLA CONDIZIONE DI PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DARE ALLA NORMA CENSURATA UN’INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRINCIPÎ COSTITUZIONALI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 130/05. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOCCOMBENTE - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DELLA CONDIZIONE DI PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DARE ALLA NORMA CENSURATA UN’INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRINCIPÎ COSTITUZIONALI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 –, nella parte in cui non consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la pubblica amministrazione, convenuta nel giudizio di opposizione ad atto irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti il rimettente non ha in alcun modo esaminato la possibilità di dare della norma censurata un'interpretazione conforme ai principî costituzionali che egli assume violati.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 –, nella parte in cui non consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la pubblica amministrazione, convenuta nel giudizio di opposizione ad atto irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti il rimettente non ha in alcun modo esaminato la possibilità di dare della norma censurata un'interpretazione conforme ai principî costituzionali che egli assume violati.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 23
co. 11
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte