Ordinanza 131/2005 (ECLI:IT:COST:2005:131)
Massima numero 29300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  21/03/2005;  Decisione del  21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 131/05. STRANIERO - REATO DI TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271 in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 Cost. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

- Il precedente specificamente indicato nella pronuncia è costituito dalla sentenza n. 223/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 

decreto-legge  14/09/2004  n. 241  art.   co. 

legge  12/11/2004  n. 271  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte