Ordinanza 132/2005 (ECLI:IT:COST:2005:132)
Massima numero 29301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
21/03/2005; Decisione del
21/03/2005
Deposito del 25/03/2005; Pubblicazione in G. U. 30/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 132/05. PROCEDIMENTO CIVILE - APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ULTERIORE ISTRUTTORIA, SINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO SU ISTANZA CONCORDE DELLE PARTI, ANZICHÉ SU ISTANZA DELLA SOLA PARTE INTERESSATA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 132/05. PROCEDIMENTO CIVILE - APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ULTERIORE ISTRUTTORIA, SINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO SU ISTANZA CONCORDE DELLE PARTI, ANZICHÉ SU ISTANZA DELLA SOLA PARTE INTERESSATA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 279 e 295 cod. proc. civ.» ('rectius': dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.) nella parte in cui, in caso di impugnazione immediata avverso sentenza non definitiva che statuisca sull''an debeatur', subordina la facoltà del giudice di primo grado di sospendere l'ulteriore istruzione per la liquidazione del 'quantum' all'istanza concorde delle parti, con disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella applicabile, 'ex' art. 295 cod. proc. civ., all'ipotesi di sentenza che definisca la causa relativamente all''an debeatur', con devoluzione a separato giudizio della determinazione del 'quantum'. Infatti detta questione è prospettata con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle che sono state oggetto di disamina in una precedente sentenza della Corte. Può aggiungersi sul punto che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito l'inapplicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. all'ipotesi di autonomo giudizio sull''an' seguito, in pendenza di impugnazione, da separato giudizio per la determinazione del 'quantum'; ipotesi questa che, in quanto non espressamente disciplinata dalla legge, dovrebbe modellarsi su (e non già fungere da modello per) quella esplicitamente prevista di sentenza non definitiva sull''an' e sulla relativa disciplina di cui all'art. 279, comma quarto, cod. proc. civ.
- Il precedente specificamente indicato nella pronuncia è costituito dalla sentenza n. 182/1996.
- La pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione citata nell’ordinanza è costituita dalla sentenza n. 14060/2004.
E’ manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 279 e 295 cod. proc. civ.» ('rectius': dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.) nella parte in cui, in caso di impugnazione immediata avverso sentenza non definitiva che statuisca sull''an debeatur', subordina la facoltà del giudice di primo grado di sospendere l'ulteriore istruzione per la liquidazione del 'quantum' all'istanza concorde delle parti, con disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella applicabile, 'ex' art. 295 cod. proc. civ., all'ipotesi di sentenza che definisca la causa relativamente all''an debeatur', con devoluzione a separato giudizio della determinazione del 'quantum'. Infatti detta questione è prospettata con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle che sono state oggetto di disamina in una precedente sentenza della Corte. Può aggiungersi sul punto che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito l'inapplicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. all'ipotesi di autonomo giudizio sull''an' seguito, in pendenza di impugnazione, da separato giudizio per la determinazione del 'quantum'; ipotesi questa che, in quanto non espressamente disciplinata dalla legge, dovrebbe modellarsi su (e non già fungere da modello per) quella esplicitamente prevista di sentenza non definitiva sull''an' e sulla relativa disciplina di cui all'art. 279, comma quarto, cod. proc. civ.
- Il precedente specificamente indicato nella pronuncia è costituito dalla sentenza n. 182/1996.
- La pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione citata nell’ordinanza è costituita dalla sentenza n. 14060/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 279
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte