Sentenza 134/2005 (ECLI:IT:COST:2005:134)
Massima numero 29304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
24/03/2005; Decisione del
24/03/2005
Deposito del 06/04/2005; Pubblicazione in G. U. 13/04/2005
Titolo
SENT. 134/05 B. RICORSO REGIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PROSPETTATA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - RITENUTA INIDONEITÀ DELLA NORMA CENSURATA A LEDERE LA SFERA DI ATTRIBUZIONE REGIONALE - REIEZIONE.
SENT. 134/05 B. RICORSO REGIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PROSPETTATA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - RITENUTA INIDONEITÀ DELLA NORMA CENSURATA A LEDERE LA SFERA DI ATTRIBUZIONE REGIONALE - REIEZIONE.
Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato in relazione al comma 18 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 sul rilievo della natura meramente contabile della norma 'de qua', poiché, pur riconoscendo ad essa natura strumentale rispetto al successivo comma 19, tuttavia è necessario apprezzarne, nel merito, la legittimità in riferimento alla norma sostanziale cui si riferisce.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato in relazione al comma 18 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 sul rilievo della natura meramente contabile della norma 'de qua', poiché, pur riconoscendo ad essa natura strumentale rispetto al successivo comma 19, tuttavia è necessario apprezzarne, nel merito, la legittimità in riferimento alla norma sostanziale cui si riferisce.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte