Sentenza 134/2005 (ECLI:IT:COST:2005:134)
Massima numero 29305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
24/03/2005; Decisione del
24/03/2005
Deposito del 06/04/2005; Pubblicazione in G. U. 13/04/2005
Titolo
SENT. 134/05 C. AGRICOLTURA - PESCA - CONTRATTI DI PROGRAMMA - INTERVENTI FINANZIARI - GESTIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE, MANCANZA DELLA NECESSARIA INTESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 134/05 C. AGRICOLTURA - PESCA - CONTRATTI DI PROGRAMMA - INTERVENTI FINANZIARI - GESTIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE, MANCANZA DELLA NECESSARIA INTESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L’elemento della dimensione macroeconomica dell’intervento previsto dalla disciplina impugnata, con il ricorso ai contratti di programma, che hanno la funzione di stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano nazionale giustificano l’intervento dello Stato, poiché trattasi di interventi finanziari che rientrano nella materia della tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, con la conseguenza che non sussiste lesione alcuna delle competenze regionali neanche con riferimento all’attribuzione delle funzioni statali all’uno piuttosto che ad altro Ministero né il trasferimento delle competenze finanziarie da uno ad altro stato di previsione del bilancio dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui trasferiscono (comma 18) nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali le risorse, accertate al 31 dicembre di ogni anno, alle quali si riferisce l’articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all’art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e prevedono (comma 19) che, nei limiti delle stesse, il Ministero delle politiche agricole e forestali sottopone annualmente all’approvazione del CIPE i contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
- V. sentenza richiamata su questione analoga n. 14/2004.
- V. sentenza citata n. 272/2004.
L’elemento della dimensione macroeconomica dell’intervento previsto dalla disciplina impugnata, con il ricorso ai contratti di programma, che hanno la funzione di stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano nazionale giustificano l’intervento dello Stato, poiché trattasi di interventi finanziari che rientrano nella materia della tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, con la conseguenza che non sussiste lesione alcuna delle competenze regionali neanche con riferimento all’attribuzione delle funzioni statali all’uno piuttosto che ad altro Ministero né il trasferimento delle competenze finanziarie da uno ad altro stato di previsione del bilancio dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui trasferiscono (comma 18) nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali le risorse, accertate al 31 dicembre di ogni anno, alle quali si riferisce l’articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all’art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e prevedono (comma 19) che, nei limiti delle stesse, il Ministero delle politiche agricole e forestali sottopone annualmente all’approvazione del CIPE i contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
- V. sentenza richiamata su questione analoga n. 14/2004.
- V. sentenza citata n. 272/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 18
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte