Sentenza 234/2022 (ECLI:IT:COST:2022:234)
Massima numero 45112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
04/10/2022; Decisione del
04/10/2022
Deposito del 24/11/2022; Pubblicazione in G. U. 30/11/2022
Massime associate alla pronuncia:
45111
Titolo
Pensioni - In genere - Pensione anticipata - Pensione "Quota 100" - Divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente (nella specie: intermittente), qualunque sia il loro ammontare, a differenza di quanto previsto per quelli da lavoro autonomo occasionale che non superino i 5.000 euro lordi annui - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 176001).
Pensioni - In genere - Pensione anticipata - Pensione "Quota 100" - Divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente (nella specie: intermittente), qualunque sia il loro ammontare, a differenza di quanto previsto per quelli da lavoro autonomo occasionale che non superino i 5.000 euro lordi annui - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 176001).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., che vieta il cumulo tra la pensione anticipata c.d. "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde non irragionevolmente a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro occasionale ei intermittente, infatti, porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza: mentre al lavoro intermittente, perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui. La scelta del legislatore non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può infatti non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. In tale regime, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. (Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44723; S. 127/2020 - mass. 43215; S. 32/2018 - mass. 39850; S. 241/2016 - mass. 39152; S. 416/1999 - mass. 25042; O. 346/2004 - mass. 28852).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., che vieta il cumulo tra la pensione anticipata c.d. "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde non irragionevolmente a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro occasionale ei intermittente, infatti, porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza: mentre al lavoro intermittente, perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui. La scelta del legislatore non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può infatti non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. In tale regime, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. (Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44723; S. 127/2020 - mass. 43215; S. 32/2018 - mass. 39850; S. 241/2016 - mass. 39152; S. 416/1999 - mass. 25042; O. 346/2004 - mass. 28852).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/01/2019
n. 4
art. 14
co. 3
legge
28/03/2019
n. 26
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte