Ordinanza 138/2005 (ECLI:IT:COST:2005:138)
Massima numero 29309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
24/03/2005; Decisione del
24/03/2005
Deposito del 06/04/2005; Pubblicazione in G. U. 13/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 138/05. STRANIERO - ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - CONVALIDA DELL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ESPULSIONE FINO ALLA CONVALIDA E AUDIZIONE DELLO STRANIERO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DEL GIUSTO PROCESSO, DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E MODIFICA LEGISLATIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 138/05. STRANIERO - ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - CONVALIDA DELL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ESPULSIONE FINO ALLA CONVALIDA E AUDIZIONE DELLO STRANIERO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DEL GIUSTO PROCESSO, DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E MODIFICA LEGISLATIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3, 12, 24 e 111 della Costituzione, laddove prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera venga eseguito prima della convalida dell’autorità giudiziaria e che la convalida sia emessa senza la previa audizione dello straniero. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, la stessa questione di costituzionalità è stata decisa con sentenza n. 222 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata e, conseguentemente, l’art. 1 del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271 ha, poi, sostituito la predetta norma impugnata, sicché i giudici 'a quibus' debbono valutare la persistenza della rilevanza della questione, alla luce dei mutamenti sopra indicati.
- Caso specifico sentenza n. 222/2004.
- Principio più volte affermato, v. 'ex plurimis', ordinanze nn. 117, 230, 96/2002.
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3, 12, 24 e 111 della Costituzione, laddove prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera venga eseguito prima della convalida dell’autorità giudiziaria e che la convalida sia emessa senza la previa audizione dello straniero. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, la stessa questione di costituzionalità è stata decisa con sentenza n. 222 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata e, conseguentemente, l’art. 1 del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271 ha, poi, sostituito la predetta norma impugnata, sicché i giudici 'a quibus' debbono valutare la persistenza della rilevanza della questione, alla luce dei mutamenti sopra indicati.
- Caso specifico sentenza n. 222/2004.
- Principio più volte affermato, v. 'ex plurimis', ordinanze nn. 117, 230, 96/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 4
legge
30/07/2002
n. 189
art. 12
co. 1
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto-legge
04/04/2002
n. 51
art. 2
co.
legge di conversione
07/07/2002
n. 106
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte