Ordinanza 139/2005 (ECLI:IT:COST:2005:139)
Massima numero 29310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
24/03/2005; Decisione del
24/03/2005
Deposito del 06/04/2005; Pubblicazione in G. U. 13/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29311
Titolo
ORD. 139/05 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - «PATENTE A PUNTI» - REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE - PERDITA DI CINQUE PUNTI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO E DELLO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ, DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE A VIOLAZIONI PIÙ LESIVE - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 139/05 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - «PATENTE A PUNTI» - REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE - PERDITA DI CINQUE PUNTI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO E DELLO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ, DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE A VIOLAZIONI PIÙ LESIVE - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. L’ordinanza di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.
- Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. L’ordinanza di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.
- Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 172
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art.
co.
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 32
co. 2
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 8
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10/12/1948)
n.
art. 29
co. 2