Ordinanza 139/2005 (ECLI:IT:COST:2005:139)
Massima numero 29311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  24/03/2005;  Decisione del  24/03/2005
Deposito del 06/04/2005; Pubblicazione in G. U. 13/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29310


Titolo
ORD. 139/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - «PATENTE A PUNTI» - MANCATO USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE A VIOLAZIONI CHE PONGONO A RISCHIO LA VITA E L’INTEGRITÀ FISICA ALTRUI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis (aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all‘art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un sistema sanzionatorio differenziato per fattispecie essenzialmente diverse. L’ ordinanze di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.

- Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 172  co. 

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 

decreto legislativo  15/01/2002  n. 9  art. 7  co. 

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art.   co. 

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte