Ordinanza 139/2005 (ECLI:IT:COST:2005:139)
Massima numero 29311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
24/03/2005; Decisione del
24/03/2005
Deposito del 06/04/2005; Pubblicazione in G. U. 13/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29310
Titolo
ORD. 139/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - «PATENTE A PUNTI» - MANCATO USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE A VIOLAZIONI CHE PONGONO A RISCHIO LA VITA E L’INTEGRITÀ FISICA ALTRUI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 139/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - «PATENTE A PUNTI» - MANCATO USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE A VIOLAZIONI CHE PONGONO A RISCHIO LA VITA E L’INTEGRITÀ FISICA ALTRUI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis (aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all‘art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un sistema sanzionatorio differenziato per fattispecie essenzialmente diverse. L’ ordinanze di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.
- Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis (aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all‘art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un sistema sanzionatorio differenziato per fattispecie essenzialmente diverse. L’ ordinanze di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.
- Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 172
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co.
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art.
co.
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte