Ordinanza 141/2005 (ECLI:IT:COST:2005:141)
Massima numero 29313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  24/03/2005;  Decisione del  24/03/2005
Deposito del 06/04/2005; Pubblicazione in G. U. 13/04/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 141/05. STRANIERO - ESPULSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA E MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, in quanto le ordinanze di rimessione non contengono alcuna motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione medesima; difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' alle argomentazioni svolte in altra ordinanza di rinvio.

- Ordinanze citate nn. 84/2005, 59/2004, 234/2003 e 498/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte