Ordinanza 142/2005 (ECLI:IT:COST:2005:142)
Massima numero 29314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  24/03/2005;  Decisione del  24/03/2005
Deposito del 06/04/2005; Pubblicazione in G. U. 13/04/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 142/05. STRANIERO - ESPULSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA E OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dell’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L’ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione.

- V. sentenze citate nn. 418 e 385/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte