Sentenza 235/2022 (ECLI:IT:COST:2022:235)
Massima numero 45151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/10/2022;  Decisione del  06/10/2022
Deposito del 28/11/2022; Pubblicazione in G. U. 30/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45152  45153  45154


Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Abruzzo - Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino - Riperimetrazione, provvisoria e in riduzione, del parco - Omesso coinvolgimento delle Province, delle comunità montane e dei Comuni interessati - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., i commi 1 e 2, dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, i quali rispettivamente prevedono, da un lato, una nuova perimetrazione del Parco naturale regionale Sirente Velino e rinviano per la definizione dei nuovi confini alla cartografia allegata alla stessa legge (Allegato 1) e, dall'altro, la conseguente individuazione dei Comuni sul cui territorio insiste l'area del parco. Le disposizioni impugnate dal Governo non rispettano quanto previsto all'art. 22, comma 1, lett. a), della legge n. 394 del 1991. L'intervento di riperimetrazione, il quale deve essere qualificato nei termini di una riperimetrazione provvisoria - in quanto il Parco suddetto non risulta ancora dotato di apposito piano - e dunque nemmeno di una perimetrazione definitiva, doveva sì essere realizzato, in virtù del principio del contrarius actus, obbligatoriamente attraverso l'atto legislativo; ciò che tuttavia non risulta rispettato è l'obbligo di partecipazione "qualificata" delle province, delle comunità montane e dei comuni previsto dalla norma interposta indicata, la quale richiede un coinvolgimento "rinforzato", che non si esaurisce nella semplice partecipazione degli enti locali interessati per la gestione dell'area protetta, ma esige il rispetto di tutte le specifiche condizioni e modalità di partecipazione analiticamente individuate alla detta lett. a) del comma 1 dell'art. 22. (Precedenti: S. 115/2022 - mass. 44934; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 134/2020 - mass. 43398; S. 290/2019 - mass. 40977; S. 180/2019 - mass. 42881; S. 121/2018 - mass. 40790; S. 36/2017 - mass. 39369).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  08/06/2021  n. 14  art. 2  co. 1

legge della Regione Abruzzo  08/06/2021  n. 14  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 22    co. 1  lett. a)