Sentenza 144/2005 (ECLI:IT:COST:2005:144)
Massima numero 29317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  04/04/2005;  Decisione del  04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29316


Titolo
SENT. 144/05 B. LAVORO - IMPIEGO DI LAVORATORE IRREGOLARE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IMPORTO CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA L’INIZIO DELL’ANNO E LA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE - IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DISEGUALI, MANCATA VALUTAZIONE DELLA EFFETTIVA DURATA DELLA CONDOTTA ANTIGIURIDICA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione. Premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore la individuazione delle condotte punibili come pure la scelta e la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative, salvo il limite della non manifesta irragionevolezza, tuttavia, il meccanismo di tipo presuntivo previsto dalla norma censurata, con finalità di ulteriore inasprimento della sanzione, determina la lesione del diritto di difesa, in quanto preclude all’interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulla entità della sanzione che dovrà subire, determinando, altresì, la irragionevole equiparazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, di situazioni tra loro diseguali, con riferimento a soggetti che utilizzano i lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia, in ipotesi, avvenuta nella medesima data.

- Sulla rilevanza del potere di fornire la prova contraria ai fini di escludere la lesione del diritto di difesa, cfr. ordinanze citate n. 140/2003 e n. 260/2000; nonché sentenze n. 444/1995, n. 358/1994 e n. 283/1987.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/02/2002  n. 12  art. 3  co. 3

legge  23/04/2002  n. 73  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte