Sentenza 145/2005 (ECLI:IT:COST:2005:145)
Massima numero 29318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  04/04/2005;  Decisione del  04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29319  29320


Titolo
SENT. 145/05 A. DISABILE - ACCESSO AGLI STRUMENTI INFORMATICI - DISPOSIZIONI STATALI - OBBLIGO DI VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE A CARICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - RICORSO - LESIONE DELLE COMPETENZE STATUTARIE DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge. La disposizione censurata, infatti, nel presupporre necessariamente – data la sua formulazione letterale – la diretta applicabilità alla Provincia della legge stessa, lede la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in tema di assistenza sociale, dell’ordinamento degli uffici provinciali e dell’istruzione e formazione professionale, non superabile in via interpretativa.

Atti oggetto del giudizio

legge  09/01/2004  n. 4  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4