Sentenza 145/2005 (ECLI:IT:COST:2005:145)
Massima numero 29319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Titolo
SENT. 145/05 B. DISABILE - ACCESSO AGLI STRUMENTI INFORMATICI - DISPOSIZIONI STATALI - REGOLAMENTO GOVERNATIVO DI ATTUAZIONE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 145/05 B. DISABILE - ACCESSO AGLI STRUMENTI INFORMATICI - DISPOSIZIONI STATALI - REGOLAMENTO GOVERNATIVO DI ATTUAZIONE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall’ambito territoriale dell’emanando regolamento. La modificazione del Titolo V della Costituzione, avvenuta in virtù della legge n. 3 del 2001, ha, infatti, attribuito alle Province forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, salvo l’obbligo di adeguamento imposto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 ed ai principi e norme costituenti limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello statuto stesso, con la conseguenza che la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata in relazione a materie che appartengono alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento. Né la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata può assumere rilevanza alcuna, atteso che essa non solo può non esserci in concreto, ma non può valere quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall’ambito territoriale dell’emanando regolamento. La modificazione del Titolo V della Costituzione, avvenuta in virtù della legge n. 3 del 2001, ha, infatti, attribuito alle Province forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, salvo l’obbligo di adeguamento imposto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 ed ai principi e norme costituenti limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello statuto stesso, con la conseguenza che la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata in relazione a materie che appartengono alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento. Né la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata può assumere rilevanza alcuna, atteso che essa non solo può non esserci in concreto, ma non può valere quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/01/2004
n. 4
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4