Sentenza 146/2005 (ECLI:IT:COST:2005:146)
Massima numero 29321
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29322
Titolo
SENT. 146/05 A. ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ - DENUNCIATA MANCATA EVOCAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI E INSUFFICIENTE CHIAREZZA DEL 'PETITUM' - REIEZIONE.
SENT. 146/05 A. ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ - DENUNCIATA MANCATA EVOCAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI E INSUFFICIENTE CHIAREZZA DEL 'PETITUM' - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Caserta, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di quest’ultima del 16 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un suo componente, vanno respinte le eccezione di inammissibilità fondate sulla mancata evocazione delle disposizioni costituzionali relative alle attribuzioni dell’autorità giudiziaria che risulterebbero violate e sulla insufficiente chiarezza del 'petitum'. Risulta, infatti, chiara ed univoca – al di là di ogni formale evocazione dei relativi parametri costituzionali – la dedotta menomazione delle attribuzioni funzionali come completo risulta il 'petitum', a nulla rilevando che le censure non abbiano investito nella sua totalità la deliberazione di insindacabilità, ma si siano concentrate su alcuni profili della medesima.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Caserta, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di quest’ultima del 16 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un suo componente, vanno respinte le eccezione di inammissibilità fondate sulla mancata evocazione delle disposizioni costituzionali relative alle attribuzioni dell’autorità giudiziaria che risulterebbero violate e sulla insufficiente chiarezza del 'petitum'. Risulta, infatti, chiara ed univoca – al di là di ogni formale evocazione dei relativi parametri costituzionali – la dedotta menomazione delle attribuzioni funzionali come completo risulta il 'petitum', a nulla rilevando che le censure non abbiano investito nella sua totalità la deliberazione di insindacabilità, ma si siano concentrate su alcuni profili della medesima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte