Sentenza 146/2005 (ECLI:IT:COST:2005:146)
Massima numero 29322
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29321
Titolo
SENT. 146/05 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO PER DIFFAMAZIONE A MEZZO DI MANIFESTO DI PROPAGANDA ELETTORALE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA - ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - INSUSSISTENZA DEL NESSO TRA LE OPINIONI ESPRESSE E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL POTERE DI ADOTTARE LA DELIBERAZIONE IMPUGNATA E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA STESSA.
SENT. 146/05 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO PER DIFFAMAZIONE A MEZZO DI MANIFESTO DI PROPAGANDA ELETTORALE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA - ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - INSUSSISTENZA DEL NESSO TRA LE OPINIONI ESPRESSE E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL POTERE DI ADOTTARE LA DELIBERAZIONE IMPUGNATA E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA STESSA.
Testo
Non spetta alla Camera dei Deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Caserta, procedimento penale a carico di un suo componente concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti.
Non spetta alla Camera dei Deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Caserta, procedimento penale a carico di un suo componente concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
16/03/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte