Sentenza 147/2005 (ECLI:IT:COST:2005:147)
Massima numero 29323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  04/04/2005;  Decisione del  04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29324


Titolo
SENT. 147/05 A. REGIONE PIEMONTE - SANITÀ PUBBLICA - MEDICI VETERINARI - ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AL DI FUORI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - LIMITAZIONI INTRODOTTE DAL LEGISLATORE REGIONALE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, IRRAGIONEVOLEZZA, INDEBITO LIMITE SPAZIALE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE NELLA MATERIA - ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4. Il giudice 'a quo', infatti, non svolge alcuna argomentazione in relazione a tali disposizioni, sviluppando le proprie censure esclusivamente con riguardo ad altra disposizione di tale legge.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  03/01/1997  n. 4  art. 1  co. 2

legge della Regione Piemonte  03/01/1997  n. 4  art. 3  co. 

legge della Regione Piemonte  03/01/1997  n. 4  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte