Sentenza 147/2005 (ECLI:IT:COST:2005:147)
Massima numero 29324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29323
Titolo
SENT. 147/05 B. REGIONE PIEMONTE - SANITÀ PUBBLICA - MEDICI VETERINARI - ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AL DI FUORI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - LIMITAZIONI INTRODOTTE DAL LEGISLATORE REGIONALE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, IRRAGIONEVOLEZZA, INDEBITO LIMITE SPAZIALE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE NELLA MATERIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 147/05 B. REGIONE PIEMONTE - SANITÀ PUBBLICA - MEDICI VETERINARI - ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AL DI FUORI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - LIMITAZIONI INTRODOTTE DAL LEGISLATORE REGIONALE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, IRRAGIONEVOLEZZA, INDEBITO LIMITE SPAZIALE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE NELLA MATERIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La materia oggetto della legge regionale censurata attiene alla tutela della salute, materia di competenza legislativa concorrente, per cui compete al legislatore statale determinarne i principi fondamentali. Questi sono tuttora rinvenibili nell’art. 36, comma 1, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e sono esplicitamente attuati, in termini che non appaiono irragionevoli o configgenti con specifiche disposizioni costituzionali né eccedenti la discrezionalità del legislatore regionale, dalla legge regionale in esame. Le limitazioni in essa previste, invero, traggono origine da previsioni della legge statale e non determinano alcuna illegittima preclusione allo svolgimento dell’attività lavorativa, poiché, come la Corte ha più volte affermato, dal riconoscimento dell’importanza costituzionale del lavoro non deriva l’impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l’esercizio del relativo diritto, purché essi siano preordinati, come nella specie, alla tutela di altri interessi e altre esigenze sociali parimenti fatti oggetto di protezione costituzionale. Il limite territoriale in essa previsto con riguardo all’attività sugli animali d’affezione, inoltre, essendo finalizzato ad individuare limitazioni all’interno della Regione stessa, non si pone quale limite alla libera circolazione delle persone e delle cose nel territorio Regionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4.
La materia oggetto della legge regionale censurata attiene alla tutela della salute, materia di competenza legislativa concorrente, per cui compete al legislatore statale determinarne i principi fondamentali. Questi sono tuttora rinvenibili nell’art. 36, comma 1, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e sono esplicitamente attuati, in termini che non appaiono irragionevoli o configgenti con specifiche disposizioni costituzionali né eccedenti la discrezionalità del legislatore regionale, dalla legge regionale in esame. Le limitazioni in essa previste, invero, traggono origine da previsioni della legge statale e non determinano alcuna illegittima preclusione allo svolgimento dell’attività lavorativa, poiché, come la Corte ha più volte affermato, dal riconoscimento dell’importanza costituzionale del lavoro non deriva l’impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l’esercizio del relativo diritto, purché essi siano preordinati, come nella specie, alla tutela di altri interessi e altre esigenze sociali parimenti fatti oggetto di protezione costituzionale. Il limite territoriale in essa previsto con riguardo all’attività sugli animali d’affezione, inoltre, essendo finalizzato ad individuare limitazioni all’interno della Regione stessa, non si pone quale limite alla libera circolazione delle persone e delle cose nel territorio Regionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte