Sentenza 148/2005 (ECLI:IT:COST:2005:148)
Massima numero 29325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29326
Titolo
SENT. 148/05 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFENSORE - SOSTITUTO - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO - REQUISITO NECESSARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 148/05 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFENSORE - SOSTITUTO - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO - REQUISITO NECESSARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Va esclusa la lesione del principio di ragionevole durata del processo, poiché, il meccanismo previsto dalla norma è tutt’altro che irragionevole, essendo esso posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito, per cui il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta tutt’altro che ingiustificato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, codice procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Va esclusa la lesione del principio di ragionevole durata del processo, poiché, il meccanismo previsto dalla norma è tutt’altro che irragionevole, essendo esso posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito, per cui il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta tutt’altro che ingiustificato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, codice procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 97
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte