Ambiente - Aree protette, riserve e parchi naturali - Norme della Regione Abruzzo - Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino - Personale di vigilanza e sorveglianza - Guardie del parco - Attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Illegittimità costituzionale limitatamente al periodo in cui la disciplina è stata in vigore. (Classif. 010002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha sostituito l'art. 12, comma 2, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011, limitatamente al periodo in cui è stata in vigore (dal 10 giugno 2021 al 14 gennaio 2022), laddove prevede che alle guardie del parco assegnate al Parco Naturale regionale Sirente Velino è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 cod. proc. pen. con apposito decreto prefettizio nei limiti territoriali dell'area protetta di competenza. La competenza a riconoscere la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale; ciò perché le funzioni in esame ineriscono all'ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il p.m.). (Precedenti: S. 82/2018 - mass. 40659; S. 8/2017 - mass. 39355; S. 35/2011- mass. 35314; S. 167/2010 - mass. 34634; S. 185/1999 - mass. 24748).