Sentenza 148/2005 (ECLI:IT:COST:2005:148)
Massima numero 29326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29325
Titolo
SENT. 148/05 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFENSORE - SOSTITUTO - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO - REQUISITO NECESSARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE A FASI DEL PROCEDIMENTO DIVERSE DAL DIBATTIMENTO - ARGOMENTAZIONE RIFERITA A NORME DIVERSE DA QUELLA CENSURATA, NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 148/05 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFENSORE - SOSTITUTO - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO - REQUISITO NECESSARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE A FASI DEL PROCEDIMENTO DIVERSE DAL DIBATTIMENTO - ARGOMENTAZIONE RIFERITA A NORME DIVERSE DA QUELLA CENSURATA, NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cu prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo. Le argomentazioni prospettate dal giudice 'a quo', infatti, sono riferite ad altra disciplina, in particolare a quella relativa alle fasi non dibattimentali, di cui il giudice 'a quo' non deve fare nella specie alcuna applicazione, e non alla norma impugnata, diretta ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cu prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo. Le argomentazioni prospettate dal giudice 'a quo', infatti, sono riferite ad altra disciplina, in particolare a quella relativa alle fasi non dibattimentali, di cui il giudice 'a quo' non deve fare nella specie alcuna applicazione, e non alla norma impugnata, diretta ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 97
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte