Sentenza 149/2005 (ECLI:IT:COST:2005:149)
Massima numero 29328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29327
Titolo
SENT. 149/05 B. IMPIEGO PUBBLICO - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - RUOLO DIRETTIVO - PROGRESSIONE NEL RUOLO E PERMANENZA NELLE QUALIFICHE - INNALZAMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LACUNA NORMATIVA RISPETTO AI PRINCIPI E AI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 149/05 B. IMPIEGO PUBBLICO - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - RUOLO DIRETTIVO - PROGRESSIONE NEL RUOLO E PERMANENZA NELLE QUALIFICHE - INNALZAMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LACUNA NORMATIVA RISPETTO AI PRINCIPI E AI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Infatti in relazione alla asserita violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega 'in minus', l'esercizio incompleto della delega non comporta di per sé violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione, circostanza che deve essere esclusa in ordine alle disposizioni in esame. Quanto poi alla ritenuta violazione dell’art. 3 Cost. - posto che non può costituire parametro utile ai fini del giudizio di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento della disciplina generale che regola la fattispecie sottoposta all'esame del giudice 'a quo' l'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, il quale detta una disciplina transitoria, di carattere derogatorio, e rilevato che la citata norma fissa una disciplina diversa da quella che il rimettente ha ritenuto esistente, sicché le situazioni poste a raffronto non sono neppure caratterizzate dalla 'eadem ratio derogandi' - deve rilevarsi che, a differenza di quanto si è verificato per il personale della Polizia di Stato – per il quale l’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 336 aveva dettato una disciplina transitoria secondo cui il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, era collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età, disposizione quest’ultima successivamente abrogata dall'art. 69, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale ha nuovamente fissato al sessantesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei funzionari -, per il personale appartenente ai ruoli del Corpo della polizia penitenziaria non si è mai determinata una analoga situazione, giacché per esso il limite massimo di età per il collocamento a riposo è sempre stato di anni sessanta. Non sussisteva, dunque, lo stesso presupposto perché fosse introdotta nel decreto legislativo n. 146 del 2000 una disposizione transitoria analoga a quella prevista per il personale della Polizia di Stato dal citato art. 27. Non si versa, dunque, nella ipotesi di situazioni sostanzialmente identiche che siano state disciplinate dalla legge in modo ingiustificatamente diverso.
- In tema di esercizio incompleto della delega e di ritenuta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., v. citate sentenze n. 218/1987 e n. 41/1975.
- Sulla sostanziale differenza esistente tra gli ordinamenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, anche per quanto concerne le fonti delle relative discipline, e sulle diversità esistenti sotto il profilo strutturale e funzionale tra il rispettivo personale, v. citate ordinanza n. 342/2000 e sentenza n. 65/1997.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Infatti in relazione alla asserita violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega 'in minus', l'esercizio incompleto della delega non comporta di per sé violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione, circostanza che deve essere esclusa in ordine alle disposizioni in esame. Quanto poi alla ritenuta violazione dell’art. 3 Cost. - posto che non può costituire parametro utile ai fini del giudizio di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento della disciplina generale che regola la fattispecie sottoposta all'esame del giudice 'a quo' l'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, il quale detta una disciplina transitoria, di carattere derogatorio, e rilevato che la citata norma fissa una disciplina diversa da quella che il rimettente ha ritenuto esistente, sicché le situazioni poste a raffronto non sono neppure caratterizzate dalla 'eadem ratio derogandi' - deve rilevarsi che, a differenza di quanto si è verificato per il personale della Polizia di Stato – per il quale l’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 336 aveva dettato una disciplina transitoria secondo cui il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, era collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età, disposizione quest’ultima successivamente abrogata dall'art. 69, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale ha nuovamente fissato al sessantesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei funzionari -, per il personale appartenente ai ruoli del Corpo della polizia penitenziaria non si è mai determinata una analoga situazione, giacché per esso il limite massimo di età per il collocamento a riposo è sempre stato di anni sessanta. Non sussisteva, dunque, lo stesso presupposto perché fosse introdotta nel decreto legislativo n. 146 del 2000 una disposizione transitoria analoga a quella prevista per il personale della Polizia di Stato dal citato art. 27. Non si versa, dunque, nella ipotesi di situazioni sostanzialmente identiche che siano state disciplinate dalla legge in modo ingiustificatamente diverso.
- In tema di esercizio incompleto della delega e di ritenuta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., v. citate sentenze n. 218/1987 e n. 41/1975.
- Sulla sostanziale differenza esistente tra gli ordinamenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, anche per quanto concerne le fonti delle relative discipline, e sulle diversità esistenti sotto il profilo strutturale e funzionale tra il rispettivo personale, v. citate ordinanza n. 342/2000 e sentenza n. 65/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
21/05/2000
n. 146
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte