Sentenza 150/2005 (ECLI:IT:COST:2005:150)
Massima numero 29329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Titolo
SENT. 150/05 A. REGIONE PUGLIA - COSTITUZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ - NUOVA MEMORIA DI COSTITUZIONE - ARGOMENTAZIONE INFONDATA.
SENT. 150/05 A. REGIONE PUGLIA - COSTITUZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ - NUOVA MEMORIA DI COSTITUZIONE - ARGOMENTAZIONE INFONDATA.
Testo
E’ inammissibile la costituzione della Regione ricorrente, in quanto avvenuta oltre il termine prescritto dall'art. 23, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Peraltro la ricorrente, riconoscendo la tardività della propria costituzione, ha presentato una “nuova memoria di costituzione”, evocando l’art. 33 delle citate Norme integrative, secondo cui la costituzione delle “parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa”. Ma tale argomentazione è infondata, dal momento che il testo delle Norme integrative è stato semplicemente oggetto di una “integrale ripubblicazione” a fini meramente notiziali, dopo che la precedente deliberazione 10 giugno 2004 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, aveva apportato diverse modifiche alla precedente formulazione delle Norme integrative. Ma anche volendosi prescindere dal fatto che, comunque, l'art. 33, al momento della sua entrata in vigore, non trovava applicazione nei confronti di termini già scaduti, la mancata novazione della fonte meramente ripubblicata a fini notiziali rende evidente che l'efficacia di questa norma transitoria si è esaurita da quasi cinquanta anni.
E’ inammissibile la costituzione della Regione ricorrente, in quanto avvenuta oltre il termine prescritto dall'art. 23, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Peraltro la ricorrente, riconoscendo la tardività della propria costituzione, ha presentato una “nuova memoria di costituzione”, evocando l’art. 33 delle citate Norme integrative, secondo cui la costituzione delle “parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa”. Ma tale argomentazione è infondata, dal momento che il testo delle Norme integrative è stato semplicemente oggetto di una “integrale ripubblicazione” a fini meramente notiziali, dopo che la precedente deliberazione 10 giugno 2004 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, aveva apportato diverse modifiche alla precedente formulazione delle Norme integrative. Ma anche volendosi prescindere dal fatto che, comunque, l'art. 33, al momento della sua entrata in vigore, non trovava applicazione nei confronti di termini già scaduti, la mancata novazione della fonte meramente ripubblicata a fini notiziali rende evidente che l'efficacia di questa norma transitoria si è esaurita da quasi cinquanta anni.
Atti oggetto del giudizio
norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
n.
art. 23
co. 3
norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
n.
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte