Sentenza 150/2005 (ECLI:IT:COST:2005:150)
Massima numero 29330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  04/04/2005;  Decisione del  04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29329  29331  29332  29333  29334


Titolo
SENT. 150/05 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ATTI DI INTERVENTO 'AD OPPONENDUM' DI SOGGETTI DIVERSI DAI TITOLARI DELLE ATTRIBUZIONI LEGISLATIVE IN CONTESTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ inammissibile, a prescindere dalla loro tardività, l'intervento, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, ancorché destinatari attuali o potenziali delle discipline normative contenute nelle leggi impugnate. D'altra parte, questi soggetti dispongono di mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, dinanzi ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale. Né a differenti conclusioni può portare la diversa finalità degli interventi, ed in particolare la circostanza che essi siano volti a contestare le censure di legittimità delle disposizioni impugnate.

- Sull’intervento 'ad opponendum' nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, v. citate sentenze n. 196, n. 167 e n. 166/2004.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte