Sentenza 150/2005 (ECLI:IT:COST:2005:150)
Massima numero 29331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Titolo
SENT. 150/05 C. REGIONE MARCHE - RICORSO DEL GOVERNO - DIFETTO DELLA DETERMINAZIONE GOVERNATIVA DI IMPUGNAZIONE PER TALUNE DISPOSIZIONI - INAMMISSIBILITÀ DELLE RELATIVE CENSURE.
SENT. 150/05 C. REGIONE MARCHE - RICORSO DEL GOVERNO - DIFETTO DELLA DETERMINAZIONE GOVERNATIVA DI IMPUGNAZIONE PER TALUNE DISPOSIZIONI - INAMMISSIBILITÀ DELLE RELATIVE CENSURE.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sono inammissibili le censure non sorrette da specifica determinazione governativa di impugnazione di cui all'art. 31, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
- Sui requisiti del ricorso governativo in via principale, v. citate sentenze n. 134, n. 43/2004 e n. 94/2003.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sono inammissibili le censure non sorrette da specifica determinazione governativa di impugnazione di cui all'art. 31, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
- Sui requisiti del ricorso governativo in via principale, v. citate sentenze n. 134, n. 43/2004 e n. 94/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
03/03/2004
n. 5
art. 1
co.
legge della Regione Marche
03/03/2004
n. 5
art. 3
co.
legge della Regione Marche
03/03/2004
n. 5
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
co. 3