Sentenza 150/2005 (ECLI:IT:COST:2005:150)
Massima numero 29333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Titolo
SENT. 150/05 E. REGIONE MARCHE - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - COLTIVAZIONI E ALLEVAMENTO DI OGM - DIVIETO GENERALIZZATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DI VINCOLI POSTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO, NONCHÉ DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA - ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME INTERPOSTE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
SENT. 150/05 E. REGIONE MARCHE - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - COLTIVAZIONI E ALLEVAMENTO DI OGM - DIVIETO GENERALIZZATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DI VINCOLI POSTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO, NONCHÉ DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA - ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME INTERPOSTE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5, nella parte in cui stabilirebbe «un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM», ponendosi così in contrasto con gli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18/CE e con l'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. E’ infatti evidente l’erronea indicazione delle norme interposte che dovrebbero dimostrare la illegittimità costituzionale della denunciata disciplina regionale per violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ed invero le norme interposte che si assumono violate si riferiscono esclusivamente al commercio degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati, mentre le censurate disposizioni della legge regionale riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell’agricoltura e della zootecnia.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5, nella parte in cui stabilirebbe «un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM», ponendosi così in contrasto con gli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18/CE e con l'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. E’ infatti evidente l’erronea indicazione delle norme interposte che dovrebbero dimostrare la illegittimità costituzionale della denunciata disciplina regionale per violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ed invero le norme interposte che si assumono violate si riferiscono esclusivamente al commercio degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati, mentre le censurate disposizioni della legge regionale riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell’agricoltura e della zootecnia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
03/03/2004
n. 5
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte