Ambiente - Aree protette, riserve e parchi naturali - Norme della Regione Abruzzo - Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino - Sorveglianza sul territorio del parco - Personale di vigilanza - Dotazione di divisa e tesserino di riconoscimento - Applicazione anche alle guardie del parco, con qualifica di agente di polizia giudiziaria - Avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che la prevede nell'arco temporale della sua vigenza - Necessità di eliminare il relativo riferimento - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 010002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha introdotto l'art. 12, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011, là dove, prevedendo che il personale del Parco Naturale regionale Sirente Velino sia dotato di divisa e tesserino di riconoscimento, fa riferimento al personale di cui «alle lettere c) e d)» del comma 2, anziché «alla lettera d)» del medesimo comma 2. La disposizione impugnata dal Governo presenta un carattere ancillare rispetto a quella avente ad oggetto lo stesso art. 8, nella parte in prevede che alle guardie del Parco suddetto sia attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, e di cui pure è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale; con la conseguenza che tale declaratoria conduce a ritenere fondata anche la questione rivolta al comma 3 qui in esame, nella parte in cui fa riferimento al personale indicato.