Sentenza 151/2005 (ECLI:IT:COST:2005:151)
Massima numero 29336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  04/04/2005;  Decisione del  04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29335  29337


Titolo
SENT. 151/05 B. RADIOTELEVISIONE - ACQUISTO DA PARTE DI PRIVATI DI APPARECCHIO DI TRASMISSIONE O RICEZIONE A LARGA BANDA DEI DATI VIA INTERNET - EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE E RADIOFONICA LOCALE E NAZIONALE - IMPRESE EDITRICI - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI STATALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE E DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE - ASSENZA DI SPECIFICHE CENSURE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione. Infatti tanto il ricorso quanto la memoria illustrativa sono esclusivamente incentrati sulla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 (ed a quella di cui al comma 4, in riferimento al comma 1), riguardante il contributo per l'acquisto di un 'decoder' per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa alle altre disposizioni, la cui impugnazione difetta quindi dei requisiti minimi per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 2

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 3

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 4

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 5

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte