Sentenza 151/2005 (ECLI:IT:COST:2005:151)
Massima numero 29336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Titolo
SENT. 151/05 B. RADIOTELEVISIONE - ACQUISTO DA PARTE DI PRIVATI DI APPARECCHIO DI TRASMISSIONE O RICEZIONE A LARGA BANDA DEI DATI VIA INTERNET - EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE E RADIOFONICA LOCALE E NAZIONALE - IMPRESE EDITRICI - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI STATALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE E DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE - ASSENZA DI SPECIFICHE CENSURE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 151/05 B. RADIOTELEVISIONE - ACQUISTO DA PARTE DI PRIVATI DI APPARECCHIO DI TRASMISSIONE O RICEZIONE A LARGA BANDA DEI DATI VIA INTERNET - EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE E RADIOFONICA LOCALE E NAZIONALE - IMPRESE EDITRICI - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI STATALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE E DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE - ASSENZA DI SPECIFICHE CENSURE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione. Infatti tanto il ricorso quanto la memoria illustrativa sono esclusivamente incentrati sulla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 (ed a quella di cui al comma 4, in riferimento al comma 1), riguardante il contributo per l'acquisto di un 'decoder' per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa alle altre disposizioni, la cui impugnazione difetta quindi dei requisiti minimi per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione. Infatti tanto il ricorso quanto la memoria illustrativa sono esclusivamente incentrati sulla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 (ed a quella di cui al comma 4, in riferimento al comma 1), riguardante il contributo per l'acquisto di un 'decoder' per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa alle altre disposizioni, la cui impugnazione difetta quindi dei requisiti minimi per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 2
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 3
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 4
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 5
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte