Sentenza 151/2005 (ECLI:IT:COST:2005:151)
Massima numero 29337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Titolo
SENT. 151/05 C. RADIOTELEVISIONE - ACQUISTO DA PARTE DI PRIVATI DI APPARECCHI PER LA RICEZIONE IN CHIARO DEI SEGNALI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE ('DECODER') - CONTRIBUTO STATALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE NELLA MATERIA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELL’ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, E DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 151/05 C. RADIOTELEVISIONE - ACQUISTO DA PARTE DI PRIVATI DI APPARECCHI PER LA RICEZIONE IN CHIARO DEI SEGNALI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE ('DECODER') - CONTRIBUTO STATALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE NELLA MATERIA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELL’ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, E DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione. Ed invero le disposizioni impugnate – la cui finalità è quella di favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che costituisce una condizione preliminare per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico - attingono sicuramente pluralità di materie e di interessi (tutela della concorrenza, sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo di informazione), appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, senza che alcuna tra esse possa dirsi prevalente così da attrarre l'intera disciplina. Ciò posto, avuto anche riguardo all'eccezionalità della situazione caratterizzata dal passaggio alla tecnica digitale terrestre, l'assunzione diretta di una funzione amministrativa da parte dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo economico in favore degli utenti, previa adozione di un regolamento che stabilisca criteri e modalità di attribuzione di tale contributo, appare nella specie giustificata – alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118, primo comma, della Costituzione – da una evidente esigenza di esercizio unitario della funzione stessa, non potendo un siffatto intervento a sostegno del pluralismo informativo non essere uniforme sull'intero territorio nazionale. L'intervento appare d'altro canto “ragionevole e proporzionato”, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione al fine perseguito, a prescindere dalla sua relativa modestia dal punto di vista finanziario atteso che l'incentivazione economica all'acquisto del 'decoder', da parte degli utenti, appare all'evidenza uno strumento non irragionevole di diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva.
- In tema di emittenza televisiva, v. citata sentenza n. 466/2002.
- In materia di pluralismo informativo, v. citate sentenze n. 312/2003 e n. 29/1996.
- Relativamente alla competenza dello Stato in materia di concorrenza, v. citata sentenza n. 272/2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione. Ed invero le disposizioni impugnate – la cui finalità è quella di favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che costituisce una condizione preliminare per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico - attingono sicuramente pluralità di materie e di interessi (tutela della concorrenza, sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo di informazione), appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, senza che alcuna tra esse possa dirsi prevalente così da attrarre l'intera disciplina. Ciò posto, avuto anche riguardo all'eccezionalità della situazione caratterizzata dal passaggio alla tecnica digitale terrestre, l'assunzione diretta di una funzione amministrativa da parte dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo economico in favore degli utenti, previa adozione di un regolamento che stabilisca criteri e modalità di attribuzione di tale contributo, appare nella specie giustificata – alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118, primo comma, della Costituzione – da una evidente esigenza di esercizio unitario della funzione stessa, non potendo un siffatto intervento a sostegno del pluralismo informativo non essere uniforme sull'intero territorio nazionale. L'intervento appare d'altro canto “ragionevole e proporzionato”, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione al fine perseguito, a prescindere dalla sua relativa modestia dal punto di vista finanziario atteso che l'incentivazione economica all'acquisto del 'decoder', da parte degli utenti, appare all'evidenza uno strumento non irragionevole di diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva.
- In tema di emittenza televisiva, v. citata sentenza n. 466/2002.
- In materia di pluralismo informativo, v. citate sentenze n. 312/2003 e n. 29/1996.
- Relativamente alla competenza dello Stato in materia di concorrenza, v. citata sentenza n. 272/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 1
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte