Ordinanza 152/2005 (ECLI:IT:COST:2005:152)
Massima numero 29338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 152/05. SANITÀ PUBBLICA - MEDICI UNIVERSITARI - PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANI UNIVERSITARI NELLE SCELTE DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE - MANCATA PREVISIONE - OPZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE INTRAMURARIA O EXTRAMURARIA - TERMINE PERENTORIO - INCARICHI DI DIREZIONE - OPZIONE DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ESCLUSIVA - NECESSITÀ - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COERENZA E RAGIONEVOLEZZA, DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE, DELL’AUTONOMIA UNIVERSITARIA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE-DELEGA - SOPRAVVENIENZA DI ATTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI E DI SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ, INCIDENTI SUL COMPLESSIVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 152/05. SANITÀ PUBBLICA - MEDICI UNIVERSITARI - PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANI UNIVERSITARI NELLE SCELTE DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE - MANCATA PREVISIONE - OPZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE INTRAMURARIA O EXTRAMURARIA - TERMINE PERENTORIO - INCARICHI DI DIREZIONE - OPZIONE DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ESCLUSIVA - NECESSITÀ - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COERENZA E RAGIONEVOLEZZA, DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE, DELL’AUTONOMIA UNIVERSITARIA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE-DELEGA - SOPRAVVENIENZA DI ATTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI E DI SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ, INCIDENTI SUL COMPLESSIVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: l'art. 5, comma 8, del d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione – prevista dal comma 7 – per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva per l’asserita violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse – ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 – nonché l'art. 3, ed in particolare la configurazione dell’opzione per l’attività assistenziale esclusiva quale requisito per l’attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 e il divieto di attribuire al medico universitario, il quale non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività, per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione. Invero, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione, è sopravvenuto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2004, n. 138, che ha modificato, con l'art. 2-septies, il comma 4 dell'art. 15-quater, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, richiamato espressamente dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Inoltre, in data posteriore alle predette ordinanze, è sopravvenuto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001), recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale. Infine, questa Corte, con la sentenza n. 71 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 15-nonies, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, disposizione alla quale espressamente rinviano il comma 3, nonché il comma 11 dell'art. 5 del d. lgs. n. 517 del 1999, entrambi oggetto di impugnazione da parte dei giudici a quibus. In definitiva, gli atti legislativi e regolamentari sopra indicati, nonché la citata sentenza n. 71 del 2001 di questa Corte, influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, pertanto, impongono un nuovo esame da parte dei rimettenti dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: l'art. 5, comma 8, del d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione – prevista dal comma 7 – per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva per l’asserita violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse – ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 – nonché l'art. 3, ed in particolare la configurazione dell’opzione per l’attività assistenziale esclusiva quale requisito per l’attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 e il divieto di attribuire al medico universitario, il quale non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività, per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione. Invero, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione, è sopravvenuto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2004, n. 138, che ha modificato, con l'art. 2-septies, il comma 4 dell'art. 15-quater, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, richiamato espressamente dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Inoltre, in data posteriore alle predette ordinanze, è sopravvenuto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001), recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale. Infine, questa Corte, con la sentenza n. 71 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 15-nonies, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, disposizione alla quale espressamente rinviano il comma 3, nonché il comma 11 dell'art. 5 del d. lgs. n. 517 del 1999, entrambi oggetto di impugnazione da parte dei giudici a quibus. In definitiva, gli atti legislativi e regolamentari sopra indicati, nonché la citata sentenza n. 71 del 2001 di questa Corte, influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, pertanto, impongono un nuovo esame da parte dei rimettenti dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 3
co.
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 1
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 2
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 3
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 4
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 5
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 6
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 7
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 8
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 9
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 10
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte