Ordinanza 153/2005 (ECLI:IT:COST:2005:153)
Massima numero 29339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  04/04/2005;  Decisione del  04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 153/05. STRANIERO - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE ESPRESSO DAL QUESTORE - ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - PREVENTIVO VAGLIO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEL CONTRADDITTORIO DELLE PARTI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LIBERTÀ PERSONALE, EFFETTIVO VAGLIO GIURISDIZIONALE, DIRITTO DI DIFESA - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA CONTRADDITTORIA, DIFETTO DI PREGIUDIZIALITÀ, ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME DA CENSURARE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per contraddittorietà sulla motivazione della rilevanza, difetto di pregiudizialità ed erronea indicazione delle norme da censurare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera c), in combinato disposto con il successivo comma 5 – come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 – del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, là dove prevede che, a seguito della dichiarazione dell'autorità di polizia di appartenenza di un soggetto ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, lo straniero munito di permesso di soggiorno scaduto, di cui abbia tempestivamente chiesto il rinnovo, venga espulso con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, senza preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria nel contraddittorio tra le parti, o comunque previa audizione, sollevata per l’asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra straniero e cittadino, che siano dichiarati appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, per effetto dell'applicabilità, solo per il secondo, di misura coercitiva previa instaurazione del contraddittorio e vaglio dell'autorità giudiziaria, ed inoltre per la ritenuta lesione degli artt. 13, secondo e terzo comma, 16 e 24 della Costituzione, a causa della violazione della libertà personale senza adeguato controllo giurisdizionale.

- V., citate, sulla inammissibilità per contraddittorietà sulla motivazione della rilevanza, ordinanze n. 60/2004 e n. 217/2003; sulla inammissibilità per difetto di pregiudizialità, ordinanze n. 213/2004 e n. 264/1998; sulla inammissibilità per erronea indicazione della norma da censurare, ordinanze n. 217/2003 e n. 96/1999.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 2

legge  30/07/2002  n. 189  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 2

Costituzione  art. 13  co. 3

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte